Le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n.35/2017 non soltanto confermano l’esistenza di incostituzionalità per alcune clausole dell’Italicum, ma offrono alcune importanti indicazioni su cui riflettere anche per valutare retrospettivamente e prospettivamente i tanti, troppi strafalcioni dei sostenitori dell’Italicum.
Primo, più volte la Corte scrive a chiarissime lettere che l’Italicum è una legge elettorale proporzionale. «La logica prevalente della legge [è] fondata su una formula di riparto proporzionale dei seggi». Questo dovrebbe bastare a zittire tutti coloro che straparlano di un ritorno alla proporzionale. Di tipi di leggi elettorali proporzionali ne esistono moltissimi, e la flessibilità/adattabilità è un pregio dei sistemi proporzionali. L’Italicum, come il suo babbo, il Porcellum, è un sistema proporzionale stravolto dalle modalità di assegnazione di un premio di maggioranza eccessivo. Non stiamo tornando «alla proporzionale». La Corte invita a scrivere una legge elettorale decente che, qualora sia proporzionale, deve assomigliare il meno possibile all’Italicum.
Secondo, l’Italicum non era neppure lontano parente della legge usata per eleggere sindaci e consigli comunali. La pessima espressione «sindaco d’Italia» non è solo fuorviante. È anche, semplicemente, sbagliata. Al proposito, la Corte merita una citazione verbatim. Sottolineata la «logica distinta» che ispira la legge per «l’elezione di una carica monocratica, quale è il sindaco», la Corte sottolinea che «ciò che più conta è che quel sistema si colloca all’interno di un assetto istituzionale caratterizzato dall’elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale, quindi ben diverso dalla forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione a livello nazionale». Punto, definitivo.
Terzo, l’obbligo, se le cose rimangono come sono riguardo alle candidature multiple, non gradite, ma neppure ritenute incostituzionali dalla Corte, l’individuazione attraverso il sorteggio della circoscrizione della quale la pluricandidata e plurieletta (ricorro al fastidioso politically correct, poi le donne faranno i loro conti) diventerà rappresentante è intesa a togliere dalle mani dei capipartito/capicorrente che già hanno sparato i loro colpi paracadutando i loro beniamini, un’arma: quella di scegliere chi lasciare fuori fra coloro che sono i primi non eletti dietro la pluriparacadutata. Peraltro, la Corte non impone il sorteggio se il legislatore saprà offrire una soluzione migliore, ad esempio, l’elezione nella circoscrizione in cui la pluricandidata è risultata più votata.
Infine – ma questo discorso non sarà di facile comprensione per tutti coloro che si sono riempiti la bocca con la parola governabilità per loro assicurabile soltanto da un cospicuo premio di maggioranza – la Corte sottolinea un notevole numero di volte la necessità di dare rappresentanza adeguata all’elettorato. In un certo, forte, senso, rappresentatività batte governabilità, con il punteggio, diciamo, 5 a 1, poiché «ad un’assemblea elettiva nel contesto di un regime parlamentare» spetta, anzitutto e soprattutto, garantire buona rappresentanza. Con questi criteri nessuno dei corifei politici e accademici del boschianrenzismo supera l’esame. Con questi criteri merita valutare da adesso in poi tutte le proposte. Fiat lux.
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