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«Attività di interesse generale»: si poteva fare di più

26 Ottobre 2017 di Giovanni Moro 3 commenti

Molti interventi, anche in questo spazio di discussione, hanno messo in rilievo gli aspetti positivi della riforma del terzo settore. Non contestando le valutazioni positive, ritengo opportuno mettere invece in evidenza quella che mi pare la principale criticità della legge.

Mi riferisco al mancato sviluppo di uno degli elementi di maggiore innovazione del testo della riforma, quello che definisce le organizzazioni di terzo settore, oltre che per i tradizionali requisiti formali, per il fatto di svolgere attività di interesse generale. Questo principio, contenuto nell’art. 1 del decreto legislativo del 2016, si ricollega direttamente al principio di sussidiarietà fissato nell’art. 118 della Costituzione, il quale riconosce il valore costituzionale alle attività di interesse generale portate avanti dai cittadini e non alle forme in cui ciò avviene.

Questo principio è stato inserito nel Codice del terzo settore (ma anche nel decreto sulla impresa sociale) non attraverso una definizione di quali siano le attività di interesse generale, ma formulando un mero elenco di attività, o meglio di campi di azione, molto lungo (dalla lettera A alla lettera Z dell’articolo 5, comma 1 del Codice) e così generico che quasi qualunque tipo di attività potrà essere legittimamente riconosciuta come ‘di terzo settore’. È proprio questa mancanza di discriminanti sostanziali che negli ultimi vent’anni ha permesso che potessero usufruire dello status di onlus organizzazioni la cui utilità sociale è difficile se non impossibile cogliere, a scapito delle molte che invece svolgono chiaramente attività di interesse generale.

Per effetto di questa rinuncia a prendere sul serio la questione in sede normativa, continueremo ad avere organizzazioni ‘di terzo settore’ che gestiscono bar, ristoranti, discoteche, circoli sportivi indistinguibili dai loro omologhi privati; o che erogano servizi sociali e sanitari di bassa qualità o con costi irraggiungibili ai più; o che usufruiscono dei benefici di legge senza averne alcun titolo reale.

Si poteva fare diversamente? Sì, con un minimo di coraggio e di responsabilità politica che purtroppo sono mancati. Sarebbe stato sufficiente stabilire che sono di interesse generale le attività volte a superare gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana (con riferimento all’art. 3 della Costituzione); che queste finalità si concretizzano, nel caso delle organizzazioni del terzo settore, nello svolgimento dei ruoli di tutela dei diritti esistenti o di impegno per il riconoscimento di nuovi diritti, nella cura di beni comuni materiali o immateriali, nel sostegno all’autonomia di soggetti in condizione di debolezza, nella promozione dell’attivismo civico per l’interesse generale.

E, soprattutto, che le attività di interesse generale – qualunque sia il campo di policy nelle quali hanno luogo – si identificano in relazione a criteri riguardanti le situazioni (che non hanno tutte il medesimo grado di connessione con l’interesse generale), i target (cioè le persone a cui sono rivolte e che è inteso che ne beneficeranno), le condizioni di accesso (cioè le modalità e i vincoli rispetto ai quali i soggetti che in esse sono coinvolti possono prendervi effettivamente parte), i tipi di benefici che l’attività produce per i soggetti direttamente investiti o per la collettività.

L’obbligo di indicare in che modo le attività della organizzazione rispondono a tali criteri (o ad altri analoghi) al momento della richiesta di iscrizione al registro e nei suoi aggiornamenti, così come la previsione dell’utilizzo di tali criteri nelle varie attività di verifica, rendicontazione e valutazione previste dalla normativa sarebbero stati un primo passo per dare concretezza al tema delle attività di interesse generale come elemento distintivo delle organizzazioni di terzo settore. Ciò non si è saputo o voluto fare; e temo che ne pagheremo le conseguenze.

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Commenti

  1. Eugenio de Crescenzo dice

    29 Ottobre 2017 alle 17:55

    Concordo con quanto espresso da Giovanni Moro, dobbiamo distinguerci come partecipi al prerimetro “dell’interesse generale”. Fare anche in autogedtione un distinguo che vada oltte la norma approssimata, per questo abbiamo proposto emendamenti al documento di autovalutazio del Forum Terzo Settore

    Rispondi
  2. Liborio Mattina dice

    26 Ottobre 2017 alle 15:29

    Un’occasione mancata, mi pare di capire. L’ennesima. Ma non c’è da stupire perché c’è del metodo…

    Rispondi
    • giovanni moro dice

      27 Ottobre 2017 alle 9:33

      ahimé, temo di sì Liborio

      Rispondi

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