Il clima di forte attesa e di tensione politica, destinato a crescere nei prossimi giorni, intorno all’elezione del prossimo Capo dello Stato, è la migliore riprova del peso politico-istituzionale che tale carica ha assunto nel nostro sistema politico-istituzionale. Non che i nostri costituenti avessero per essa disegnato un ruolo meramente onorifico e decorativo. Ispirandosi al modello del Sovrano statutario, i Padri costituenti hanno attribuito al Presidente della Repubblica rilevantissimi poteri in relazione a tutti e tre i poteri: il rinvio delle leggi approvate dal Parlamento; l’emanazione dei decreti legge e dei decreti legislativi del Governo; la nomina di un terzo dei giudici della Corte costituzionale; il potere di grazia e di commutazione delle pene; la presidenza del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio supremo di difesa. Ma soprattutto due poteri che in genere, nei sistemi parlamentari, non spettano al Capo dello Stato: la nomina del Governo e lo scioglimento delle Camere.
Costituzione e pandemia
Forse mai come ora la Costituzione è invocata per sostenere tesi radicalmente opposte circa l’introduzione del green pass. I contrari si appellano all’inviolabilità della propria libertà personale (art. 13) che si traduce nelle loro assolute libertà di circolazione (art. 16) e di cura (art. 32). I favorevoli, invece, fanno leva sulla tutela della salute come interesse collettivo (art. 32) in grado di limitare le suddette libertà.