Sul testo della nuova legge elettorale, che è in esame al’ Aula del Senato (e di cui si attende il voto finale per il 15 settembre, l’attenzione si è soffermata sui listini bloccati e dunque sull’esclusione delle preferenze e sull’ eventuale introduzione del ballottaggio. Sono temi importanti, soprattutto il primo, perché senza una correzione in Senato la legge approvata con i listini bloccati solleverebbe subito un profilo di incostituzionalità. La Corte costituzionale, con la sentenza numero 1 del 2014, ha infatti dichiarato l’incostituzionalità del porcellum anche nella parte in cui questo non prevedeva la possibilità per l’elettore di esprimere preferenze per i candidati. Il testo della legge è stato corretto con un emendamento unitario di maggioranza che prevede i capilista bloccati e fino a tre preferenze con l’obbligo di alternanza di genere. I capilista bloccati riducono certo la libertà di scelta dell’elettore, ma in sé non sono stati ritenuti illegittimi dalla Corte incostituzionale, e dunque a questo punto il problema sembrerebbe superato. Nel caso del ballottaggio si trattava di una questione, per così dire, di opportunità politica, ma alla fine il secondo turno è stato escluso. Il testo approvato al Senato con modifiche tornerà poi alla Camera, per l’approvazione definitiva: probabilmente per evitare qualsiasi rischio, Il governo porrà la questione di fiducia.
Non è stato mai oggetto di discussione l’introduzione del cosiddetto ‘premio di maggioranza’, perché consentito entro certi limiti dalla Corte stessa. Tuttalpiù, si potrebbe discutere se quel premio corrisponda ai criteri individuati dalla Corte, ma non mi interessa entrare ora nel merito di questa discussione. Intendo piuttosto richiamare l’attenzione sul premio in quanto tale, pur consapevole del fatto che si tratta di una battaglia persa.
La Corte dice che il premio di per sé non sarebbe incompatibile con la Costituzione, certo entro limiti di ragionevolezza e proporzionalità: importante è che il premio «non sia foriero di un’eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa» (Corte cost. sent. n.1 del 2014). Il premio è dunque in linea di principio ammesso, e con ciò anche la sovrarappresentazione, importante è che non sia eccessiva. Ecco, proprio in linea di principio, questo ragionamento mi sembra sbagliato. E cercherò ora di mostrarlo.
L’art. 48 (secondo comma) della Costituzione afferma che ogni voto deve avere uguale valore: in altri termini, uno deve contare uno. La democrazia rappresentativa si fonda su un principio molto semplice: ‘una testa, un voto’. Questo significa non solo che ciascun cittadino ha un voto a disposizione, ma che il suo voto conta come qualsiasi altro voto, per l’esito delle elezioni. I voti si contano e non si ‘pesano’, come invece ha detto la Corte a proposito del turno di ballottaggio, discorrendo di «valutazione del peso del voto in uscita» (sent. n. 35 del 2017). È proprio così nel momento in cui si introduce un premio di maggioranza: i voti della lista o della coalizione vincenti valgono di più di quelli perdenti, pesano di più degli altri. Una maggioranza relativa di voti si può trasformare in una maggioranza assoluta di seggi, violando l’equivalenza del voto. Il voto è uguale nel momento in cui si va a votare, ma poi alla fine del conteggio un voto pesa diversamente da un altro. Difficile contestare questo. Ed è altrettanto difficile contestare che questo incida sul principio democratico.
Si replica che il premio viene introdotto per garantire la stabilità. Non a caso la nuova legge elettorale ha preso il nome di stabilicum. Ma la stabilità è più importante del principio democratico? Il principio democratico e la regola del voto eguale sono scritti in Costituzione, la stabilità no, e quindi non è corretto (come invece ha fatto la Corte nella sent. n. 35 del 2017) parlare di un bilanciamento tra principi costituzionali, per la semplice ragione che la stabilità non è un principio costituzionale. Se vuoi garantire la stabilità del governo cambia semmai la forma di governo. Non si vede perché sia necessario introdurre un premio di maggioranza che modifica alterandolo il risultato di una elezione parlamentare.
L’effetto del premio di maggioranza non è molto diverso dall’attribuire, in sostanza, due voti ad alcuni elettori e uno soltanto ad altri. Quindi viola il divieto di voto plurimo o multiplo, pacificamente ricavabile dall’art. 48 della Costituzione. Né cambia davvero il problema il fatto che il premio sia più contenuto o subordinato al raggiungimento di una soglia minima: in questo modo si evita soltanto una sovrarappresentazione eccessiva, quindi anche una violazione del principio rappresentativo, ma non viene meno la diseguaglianza nel peso del voto, che resta il vero nodo costituzionale.
Forse si può dire che la giurisprudenza costituzionale non ha distinto il principio rappresentativo dal principio democratico, ma la rappresentanza riguarda la proporzione tra voti ottenuti e seggi assegnati, e dunque una questione essenzialmente quantitativa di verosimiglianza, corrispondenza, affinità, etc… L’eguaglianza democratica del voto, invece, è una regola, o tutto o niente e quindi anzitutto una questione qualitativa. La conclusione di questo ragionamento è che, in linea di principio, un sistema proporzionale senza premio ha più probabilità di garantire il voto uguale, in entrata e in uscita. (Il che non significa che dal voto uguale deriverebbe, come costituzionalmente imposto, il sistema proporzionale, poiché anche in un sistema uninominale viene eletto chi ha preso più voti). L’unica obiezione che si potrebbe avanzare è che alla fine potrebbe risultare che il partito più votato finisca all’opposizione e questo certo creerebbe problemi al principio democratico. Ma questo deriverebbe dalla forma di governo parlamentare e dalla distinzione tra rappresentanza partitica e rappresentanza parlamentare. Qui il discorso diventa come garantire che il partito che ha preso più voti non finisca, in Parlamento, all’opposizione.
Anche ‘i custodi della costituzione’ a volte sbagliano, potrebbero anche cambiare idea, ma è molto difficile che lo facciano. Da filosofo del diritto non posso però fare a meno di ricordare l’insegnamento di Norberto Bobbio. Tra le regole della democrazia, al secondo posto per importanza, Bobbio indicava proprio l’’egual peso del voto’ e senza questo non si poteva neppure più parlare, perlomeno in senso procedurale, di democrazia. Hans Kelsen, il più importante teorico generale del diritto del Novecento la vedeva, in buona sostanza, allo stesso modo. I nostri giudici costituzionali la vedono diversamente e hanno aperto la porta ad una deriva che la teoria generale del diritto ha invece sempre cercato di evitare. E ora la frittata è pronta e ci toccherà mangiarla, anche se sarà difficile digerirla. O forse, per una sorta di quelle ‘ironie della storia’ che sono tutt’altro che infrequenti, alla fine nessuno raggiungerà la soglia necessaria e il premio non sarà assegnato.

Bassis Marco dice
Condivido le considerazioni ,avremo presto anche un modello democrazia in Germania ove in tanti livelli istituzionali si produrranno governi ove il primo partito non sarà presente ma bensi relegato alla opposizione , vedremo cosa produrrá tale comportamento negli elettori cittadini tedeschi : verso un totalitarismo reazionario!
Paolo dice
Hai posto il dito nella piaga
Il punto però resta
I voti si contano o si pesano?
Io ho cercato di criticare le sentenze della Corte e credo su questo di non aver torto, ma sul piano filosofico politico certo sono attaccabile e tu hai colto il punto debole nella mia argomentazione
Dino Cofrancesco dice
“L’unica obiezione che si potrebbe avanzare è che alla fine potrebbe risultare che il partito più votato finisca all’opposizione e questo certo creerebbe problemi al principio democratico. Ma questo deriverebbe dalla forma di governo parlamentare e dalla distinzione tra rappresentanza partitica e rappresentanza parlamentare. Qui il discorso diventa come garantire che il partito che ha preso più voti non finisca, in Parlamento, all’opposizione.”
Già ma come si fa?Paolo Becchi, autore di fondamentali studi sulla comunità, riprende le tesi di un pensatore anticomunitario, ‘individualista’ e universalista come Norberto Bobbio. Mi propongo di dedicare al tema un post su Paradoxa-Forum se la severa Direttrice me lo consente.