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L’incostituzionalità dell’Italicum

6 Febbraio 2017 di Andrea Pertici Lascia un commento

L’Italicum è incostituzionale: lo ha dichiarato la Consulta con sentenza 25 gennaio 2017.

In attesa che vengano depositate le motivazioni, il comunicato stampa precisa che i profili di incostituzionalità sono due: 1) l’attribuzione del premio di maggioranza anche a seguito di ballottaggio, a chi non raggiunga, al primo turno, la soglia minima del 40%; 2) la possibilità per i capilista bloccati che si possono candidare in più collegi (fino a dieci) di scegliere del tutto arbitrariamente uno tra quelli in cui sono risultati eletti, selezionando così anche quali altri compagni di partito far accedere alla Camera.

Si tratta di una decisione attesa, in base alla sent. n. 1/2014, in cui si rilevava l’incostituzionalità del Porcellum laddove prevedeva l’attribuzione di seggi in più a chi  avesse ottenuto anche un solo voto in più del secondo classificato, proprio come nell’Italicum avveniva a seguito del ballottaggio. Questo, in effetti – diceva la Corte – determina un’illimitata compressione della rappresentatività, con un totale «rovesciamento della formula elettorale prescelta», cioè il proporzionale, posto alla base del Porcellum e dell’Italicum, che ingenera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio nel peso del voto in uscita. Il premio di maggioranza non trasforma – a differenza di quanto talvolta si sente dire con approssimazione – il sistema in maggioritario, ma semplicemente innesta sul proporzionale un’alterazione per realizzare la stabilità di governo (considerato che quest’ultimo, in una forma parlamentare, deve poi ottenere la fiducia in Parlamento). Quest’ultima, però – prosegue la sentenza – è un obiettivo costituzionale che deve essere garantito nel rispetto del vincolo del minor sacrificio possibile per la rappresentanza. E questo ovviamente non avviene con un premio, che, ad esempio, nelle elezioni politiche del 2013, ha portato, con il Porcellum, al 55% dei seggi una coalizione che aveva ottenuto circa il 29% dei voti, mentre – se ci fosse stato l’Italicum – avrebbe portato al 55% dei seggi quella delle due liste che avevano ottenuto circa il 25% dei voti al primo turno che al ballottaggio ne avesse preso uno più dell’altra.

Circa l’altro profilo d’incostituzionalità, nella sent. n. 1 del 2014, la Consulta dichiarò incostituzionale – per contrasto con la libertà di voto dell’elettore – la scelta in blocco di deputati o senatori secondo l’ordine fissato dai partiti, senza possibilità di incidere per l’elettore. La Consulta precisò che questa violazione della libertà di voto non si realizza, invece, a fronte di liste bloccate corte, collegi uninominali o liste bloccate solo per una parte dei seggi. Quest’ultima circostanza sembra proprio quella presente nell’Italicum, dove a essere bloccati sono soltanto i capilista.  Tuttavia, nel 2014, la Corte rilevò come la coartazione della libertà dell’elettore fosse ulteriormente aggravata dalla previsione delle candidature plurime, che rendono ancor meno chiaro all’elettore chi sta scegliendo. Questo aspetto, riprodotto nell’Italicum, è ora dichiarato incostituzionale nel modo meno invasivo – e più autoapplicativo – possibile e cioè mantenendo la possibilità delle pluricandidature, ma sottraendo al plurieletto la scelta del collegio, che avverrà per sorteggio (secondo un criterio che la legge già contemplava in via residuale).

La decisione, pur essendo di incostituzionalità, e quindi di bocciatura della legge, ha determinato la curiosa esultanza dei suoi sostenitori, i quali si sono affrettati a rilevare come la legge risultante sia applicabile e come quindi si possa votare anche subito. Una scoperta dell’acqua calda, che può rappresentare una notizia soltanto per chi ha questo pessimo rapporto con la Costituzione. È noto, infatti, che, per giurisprudenza costante della Consulta, una legge per l’elezione delle Camere deve poterci essere in ogni momento e quindi l’unica certezza era proprio che dalla decisione in questione sarebbe comunque risultata una legge elettorale immediatamente applicabile.

Ciò che invece la Consulta non ha potuto rilevare, perché non era oggetto del giudizio, è che il residuo premio di maggioranza (che scatta soltanto se una lista raggiunge il 40%) è inidoneo a raggiungere gli obiettivi di stabilità di governo e di efficienza della sua azione che esso si prefigge. Infatti, il premio si applicherebbe soltanto alla Camera dei deputati, l’Italicum non essendo mai stato previsto per il Senato, che il Governo, padre della legge, aveva ‘scommesso’ – con un vero e proprio azzardo – che non sarebbe stato più eletto a suffragio universale diretto grazie a una riforma costituzionale che i cittadini hanno sonoramente bocciato lo scorso 4 dicembre. Dovendo – a Costituzione vigente – entrambe le Camere dare la fiducia al Governo, l’alterazione dell’espressione di voto con metodo proporzionale ad opera di un premio di maggioranza in una sola delle due è certamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi che si propone. Pertanto è irrazionale e quindi incostituzionale.

Alla fine di una legislatura iniziata con la dichiarazione di incostituzionalità della legge elettorale con cui erano state elette le Camere ci troviamo di fronte alla dichiarazione d’incostituzionalità dell’unica mezza (perché relativa a un solo ramo del Parlamento) legge elettorale approvata e che – caso probabilmente unico nella storia – non sarà mai applicata almeno nella sua completezza. Questa pronuncia lascia comunque per le due Camere che dovranno essere rinnovate nel prossimo anno due sistemi elettorali significativamente diversi, che dovranno essere armonizzati. Non resta che sperare che ciò avvenga in conformità con la Costituzione. Sarebbe una bella novità: si tratterebbe della prima legge elettorale non incostituzionale approvata dal 1993.

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