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Prendere sul serio l’articolo 111 della Costituzione e votare Sì

11 Febbraio 2026 di Stefano Ceccanti 2 commenti

Il tema all’ordine del giorno del referendum non è partitico, di appartenenza di schieramento, lo esclude la natura stessa dei referendum, che è altra, ossia che è giudizio puntuale, mirato su un tema.

Non è però neanche tecnico, come alcuni affermano, con una logica secondo la quale tutto ciò che non sarebbe partitico dovrebbe essere tecnico.

Ovviamente un giudizio mirato su un tema, valutando tra i pro e i contro, ha anche alcuni aspetti di ragionamento tecnico, su costi e benefici delle varie soluzioni individuate.

Tuttavia, specie per un referendum costituzionale, la scelta è altamente politica perché i suoi effetti tendono a prodursi per un tempo lungo e va ben meditata oltre i contesti contingenti, destinati ad essere fatalmente transeunti rispetto alla Costituzione.

Qual è allora la scelta politica precisa di questo specifico referendum? Confermare e dare piena forza a quello che il Parlamento a larghissima maggioranza fece nel 1999 riscrivendo l’articolo 111 della Costituzione.

Riepilogo qui il passaggio chiave del testo già vigente: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Si è voluto allora costituzionalizzare, contro ogni resistenza passatista, il cuore del processo accusatorio. Non più la simbiosi tra chi accusa e chi giudica, uniti dall’esigenza statalista di privilegiare la sicurezza dello Stato, ma la dignità e la libertà delle persone che postula l’equidistanza del giudice tra chi accusa e chi difende perché la verità processuale si accerti nel contraddittorio.

Al netto di qualsiasi tecnicismo, si può mantenere un articolo 111 così netto ed esigente e nel contempo non rivedere la scelta di un Csm unico in cui figurano i giudici terzi e solo una parte, gli accusatori? Se il Csm è unico e gli accusatori incidono sulle carriere dei giudici, mentre la difesa ne resta fuori, l’esigenza stringente dell’equidistanza e della terzietà del giudice scompare.

Per coerenza chi sostiene il No dovrebbe annunciare in caso di vittoria che passerà a proporre una revisione dell’articolo 111 e a eliminare il principio della terzietà del giudice e della sua equidistanza rispetto alle parti.

Il conflitto è quindi massimamente politico tra chi considera lo sviluppo pieno del processo accusatorio un passaggio fondamentale di attuazione dei principi costituzionali e chi invece, di fatto, è nostalgico del sistema inquisitorio e che non ammette davvero che gli accusatori siano una parte.

Più pacifica e forse meno importante dovrebbe essere l’istituzione di una Corte disciplinare ad hoc, come segnalava già la Commissione Paladin nel 1991, per non cumulare in modo anomalo in un unico organo decisioni di alta amministrazione e di giurisdizione.

Il cuore resta infatti l’altro e ciò non nuocerebbe affatto alla vitalità dell’associazionismo tra magistrati, ove correttamente inteso come sedi di confronto culturale e non anche di occupazione delle istituzioni. In Portogallo, con due Csm le associazioni sono vive e vitali, ma ovviamente sono ben distinte tra associazioni di accusatori e associazioni di giudici. Il sorteggio (anche se sarebbero stati preferibili i collegi uninominali) è strumento sufficiente a non rendere i singoli eletti emanazioni delle loro correnti nazionali, come accaduto con tutti i sistemi adottati sin qui e pertanto riconfigurerebbe in modo positivo il ruolo di queste ultime.

Non c’è quindi ragione per fermare una revisione costituzionale che, pur votata a maggioranza per incapacità di entrambi gli schieramenti di dialogare sul serio distinguendo l’alternatività sul Governo dalla condivisione sulle regole, è in chiara continuità col nuovo articolo 111 votato nel 1999 da quasi tutto il Parlamento.

Non lasciamoci distrare da questa o quella soluzione tecnica, più o meno perfettibile, dagli interrogativi sui margini della normativa di attuazione, che non potrà non rispettare i canoni di costituzionalità salvo incorrere nella censura della Corte (ad esempio sui quorum rafforzati per la composizione delle liste dei componenti scelti dal Parlamento per i 2 Csm e per l’Alta Corte, necessari trattandosi di organi di garanzia), e concentriamoci sulla terzietà piena del giudice che non lo sarà fin quando i Csm non saranno sdoppiati.

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Commenti

  1. maria ZANICHELLI dice

    17 Febbraio 2026 alle 7:19

    Anche a me è piaciuto questo articolo.

    Rispondi
  2. Dino Cofrancesco dice

    16 Febbraio 2026 alle 17:02

    Semplicemente esemplare!

    Rispondi

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