Giovedì 16 luglio 2026 la Camera dei deputati ha approvato a scrutinio segreto il disegno di legge riguardante la nuova legge elettorale, che ora passa all’esame del Senato. I voti a favore sono stati 217, i contrari 152, 2 gli astenuti. Soffermiamoci sui due punti essenziali.
Sistema proporzionale e premio di maggioranza
Il disegno di legge prevede un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza consistente nell’attribuzione di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla lista o coalizione di liste che, arrivando prima degli altri, ottiene almeno il 42% dei voti validi. È previsto comunque, in caso di applicazione del premio, un tetto massimo di seggi: 220 a Montecitorio e 113 a Palazzo Madama, che tradotto significa il 55% dei seggi alla Camera e il 56,5% al Senato. Il premio di maggioranza, che è su base nazionale, scatta solo se ad ottenere almeno il 42% dei voti validi è la medesima lista o coalizione di liste sia per l’elezione della Camera che per quella del Senato. In caso contrario, ovvero nel caso in cui nessuno raggiungesse predetta soglia, si procede alla distribuzione dei seggi col sistema proporzionale «puro». La soglia di sbarramento resta quella del 3% per ciascuna singola lista e del 10% per le coalizioni. Avrà diritto all’attribuzione dei seggi anche la lista più votata, per ciascuna coalizione, sotto la soglia del 3%.
Listini bloccati e niente preferenze
Martedì 14 luglio, per un solo voto, l’aula di Montecitorio ha respinto l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia e Noi Moderati che prevedeva l’introduzione della possibilità per l’elettore di esprimere fino a tre preferenze per i candidati, pur prevedendo i capi-lista bloccati, i quali sarebbero risultati eletti prima dei candidati con le preferenze. Passano dunque i listini bloccati. Come funzionano? Sulla scheda elettorale, di fianco a ciascuna lista, saranno indicati i nominativi dei candidati (fino ad un massimo di sei). L’elettore non potrà esprimere nessuna preferenza ma solo il voto alla lista prescelta. I candidati risulteranno eletti in ordine decrescente (dal primo in giù) in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, più l’eventuale applicazione del premio di maggioranza. Sulla scheda elettorale, sotto ciascuna lista, c’è un altro listino di nomi (due o tre) che risulteranno eletti “in blocco” in caso di applicazione del premio. Quest’ultimo, in caso di coalizione di liste, consisterà in un listone unico valido per ciascuna coalizione. Il ddl approvato dalla Camera prevede inoltre che i candidati nei listoni per il premio siano candidati anche come capi-lista (cioè inseriti al primo posto nelle liste dei nominativi dei candidati indicati di fianco a ciascuna lista). In questo modo, semplificando, si facilita l’elezione dei candidati posizionati dal secondo posto in avanti. Resta il fatto che, con questo sistema, l’elettore che andrà a votare si troverà di fronte a due liste entrambe bloccate.
Osservazioni e critiche: sul premio
Il premio di maggioranza previsto dal ddl in esame è conforme alle recenti pronunzie della Corte costituzionale. Con sentenza n. 1/2014 la Consulta non ha dichiarato l’incostituzionalità del premio di maggioranza previsto dall’allora Porcellum (legge n. 270 del 21 dicembre 2005), ma si è limitata ad affermare l’incostituzionalità della legge nella parte in cui questa non prevedeva una soglia minima di voti oltre la quale sarebbe stata legittima l’applicazione del premio. Il ddl in esame lo fa e fissa predetta soglia minima al 42% dei voti validi. Sull’entità del premio, invece, la Corte non si è mai espressa esplicitamente, tuttavia, considerato che sia il Porcellum che l’Italicum (le due leggi sulle quali la Consulta si è espressa finora) prevedevano la medesima entità premiale che prevede il ddl in esame (circa il 55% dei seggi, salve minime variazioni), è ragionevole pensare che non vi possa essere su questo punto una pronuncia di incostituzionalità.
Osservazioni e critiche: sui listini bloccati
L’assenza della possibilità per l’elettore di esprimere le preferenze per i candidati presenta invece profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale, con sentenza n. 1/2014, ha dichiarato l’incostituzionalità del Porcellum anche nella parte in cui questo non prevedeva la possibilità per l’elettore di esprimere preferenze per i candidati. La Corte è tornata sull’argomento preferenze nel 2017. La Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Italicum), prevedeva il capolista bloccato e la facoltà per l’elettore di esprimere fino a due preferenze per i candidati. La Consulta, con sentenza n. 35/2017, non ha dichiarato l’incostituzionalità di questa parte della legge per due motivi: 1) era comunque data all’elettore la facoltà di esprimere le preferenze per i candidati; 2) la previsione dei capi-lista bloccati non è stata dichiarata incostituzionale per via della rilevanza costituzionale dei partiti politici (art. 49 Cost.), considerata altresì la diretta conoscibilità del capolista da parte dell’elettore perché espressamente indicato sulla scheda. Ma v’è di più. In merito ai listini bloccati, la Corte costituzionale (con entrambe le sentenze) ha chiarito che questi devono essere brevi e che i nominativi dei candidati devono essere espressamente indicati sulla scheda elettorale. Conforme a tale indicazione è l’attuale legge elettorale, il Rosatellum (legge 3 novembre 2017, n. 165, e successive modifiche del 2020), il quale prevede – nella parte riguardante la quota proporzionale – listini bloccati da un minimo di due ad un massimo di quattro candidati. Il ddl in esame, invece, prevede listini bloccati fino ad un massimo di sei candidati, più il listone relativo all’eventuale applicazione del premio (6+3=9). Il disegno di legge attuale presenta quindi almeno un profilo di incostituzionalità.
Soluzioni correttive
Perché diventi legge, il ddl approvato dalla Camera dovrà essere approvato anche al Senato. A Palazzo Madama per evitare pronunzie di incostituzionalità, dovrà essere inserita nel testo la possibilità per l’elettore di esprimere le preferenze per i candidati, con o senza l’indicazione dei capi-lista bloccati. Con una ulteriore modifica: i listini dei nominativi dei candidati che risulteranno eletti «in blocco», in caso di applicazione del premio, dovrebbero essere eliminati. I deputati e senatori da eleggere in forza dell’applicazione del premio dovranno essere designati tra i candidati più votati con le preferenze, risultati non eletti finché non trovi applicazione il premio, e dunque eletti in virtù della sua applicazione, fino all’entità massima fissata per legge. Perché questo meccanismo funzioni, i candidati per ciascuna lista dovranno essere in numero non inferiore a nove, oltre l’eventuale capolista bloccato, con la possibilità per l’elettore di esprimere fino a tre preferenze per i candidati. Se il ddl, come ci auguriamo, subisse modifiche al Senato, dovrà ovviamente tornare alla Camera per l’approvazione definitiva. Sempre meglio che vedersi la legge bocciata dalla Corte costituzionale.

Paolo Becchi dice
Una precisazione che in realtà è una correzione
– il listone premiale può essere fino ad un massimo di 5 e non si 3 candidati;
– nella nostra proposta, formulata alla fine dell’articolo, i candidati per ciascuna lista dovrebbero essere 12 e non 9.
Paolo Becchi e Giuseppe Palma